Licenziamento Dirigente per Giusta Causa

Il Licenziamento dei Dirigenti

Licenziamento Giusta Causa DirigenteIl licenziamento del dirigente, nella giurisprudenza italiana, è disciplinato diversamente rispetto alle norme previste per le altre categorie di lavoratori dipendenti, ed è regolato dalle norme del Codice Civile e dalla contrattazione collettiva.

Tale diversa disciplina per il licenziamento del dirigente è collegata intrinsecamente al ruolo di un dirigente all’interno di un’azienda rispetto a quello di un lavoratore subordinato.

Il ruolo del dirigente, infatti, si esprime e si manifesta attraverso prerogative e compiti che hanno una diretta incidenza nella gestione dell’azienda stessa e che si basano molto sul rapporto di fiducia che si instaura tra datore di lavoro e dirigente stesso. Proprio questo carattere fiduciale del rapporto di lavoro del dirigente nei confronti del datore di lavoro, fa sì che il dirigente apicale, ai vertici (non lo “pseudo dirigente” solo ad esempio sul piano della retribuzione economica), intervenga, nello svolgimento del proprio lavoro, a un livello alto con precise attribuzione di poteri decisionali ed di autonomia di scelte.

Forma Scritta e Motivazioni del Licenziamento del Dirigente

L’esclusione dei dirigenti dalle tutele per i licenziamenti individuali, contenute nella legge n. 604/1966, comporta che la disciplina di riferimento, per la categoria dirigenziale è quella contenuta negli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile, nonché nella tutela sussidiaria approntata dalla contrattazione collettiva tramite la nozione di giustificatezza del licenziamento.

L’esclusione non è però assoluta, perché l’art. 2 della legge n. 108/1990 prevede che l’obbligo del datore di lavoro di comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro si applichi anche ai dirigenti. Dato però che l’obbligo della forma scritta non implica anche l’obbligo ulteriore di fornire contestualmente la motivazione del recesso, su tale punto si registrano le divergenze.

Orientamenti Diversi

Alcune sentenze della Suprema Corte (Cass. 1º giugno 2005, n. 11691; Cass. civ., 19 giugno 1999,n. 6169) si riferiscono all’obbligo di comunicazione scritta, ma non all’obbligo di motivazione del licenziamento.

Altre sentenze della Suprema Corte (Cass. 28 settembre 1988, n. 5260; Cass. 11 luglio 2002, n. 10113), invece, sono di orientamento opposto e asseriscono che solo la motivazione scritta contestuale al licenziamento - circoscrivendo il tema del medesimo e rendendo possibile la successiva valutazione - consente al dirigente di attivare la procedura arbitrale o di rivolgersi al Giudice.

Quando è Nullo il Licenziamento del Dirigente?

Il licenziamento del dirigente è nullo nel caso si verifichino questi eventi:
  • Se non viene comunicato per iscritto: vedi legge n.108 del 1990 art. 2, che ha esteso anche per il dirigente l’obbligo della comunicazione per iscritto del licenziamento
  • Per illiceità dei motivi: vedi art. 3 della legge n. 108/1990, secondo cui “il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti”.

Licenziamento per Giusta causa del Dirigente: Giusta Causa e Giustificatezza

Il licenziamento del dirigente per giusta causa (escludendo quindi i casi di nullità per mancanza di forma scritta della comunicazione e di motivi illeciti) è disciplinato negli articoli 2118 (“Licenziamento con preavviso”) e 2119 del Codice Civile (“Recesso per giusta causa, senza preavviso”).

Alla disciplina del codice civile si affianca inoltre la tutela della contrattazione collettiva che ha introdotto la nozione di giustificatezza del licenziamento.

Il caso del licenziamento per giusta causa del dirigente non può non risentire dello stretto ruolo di fiducia che intercorre tra il dirigente e il datore di lavoro, proprio per la specificità decisionale e di impulso direzionale nell’azienda assegnati ed attribuiti al dirigente stesso dal suo datore. Per questi motivi il licenziamento di un dirigente per giusta causa, quando vengono a mancare i presupposti di rapporto ampiamente fiduciario, ha un peso sociale ancora più rilevante rispetto a quello di un dipendente (Cfr. Cass. n. 15496/2008, in motivazione). Il licenziamento per giusta causa avviene senza preavviso e in tronco quando viene intimato, ad esempio se viene a mancare il rapporto di fiducia, sapendo che a maggior fiducia corrispondono anche maggiori poteri del dirigente (Cass. 7 agosto 2004, n.15322)

Esempio di licenziamento dirigente per giusta causa

Il dirigente di un istituto di credito, ai vertici aziendali, che viola l’obbligo di diligenza e di collaborazione in fiducia perché consente alla clientela della banca stessa la formazione di una esposizione debitoria anomala facendo assumere alla banca rischi eccessivi. (Cass. civ., 12 gennaio 2009 n. 394)

Quando è Illecito il Licenziamento del Dirigente?

Affinché il licenziamento del dirigente sia nullo per motivo illecito è necessario che ci si trovi in una delle seguenti situazioni previste nell’art. 4 della Legge n. 604/1966 (cioè per motivi politici, religiosi o sindacali) oppure nell’art. 15 della Legge n. 300/ 1970 (Statuto dei Lavoratori), ovvero la discriminazione razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.

La Suprema Corte, con sentenza del 6 maggio 1999, n. 4543, ha da tempo infatti chiarito che per causare il licenziamento nullo sia sufficiente un motivo “di ritorsione o rappresaglia” che origina una reazione “ingiusta ed arbitraria”, quale ad esempio può essere una componente vendicativa.

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