Licenziamento Dipendente in Malattia

La malattia del dipendente può essere considerata causa di licenziamento legittimo, sia per giustificato motivo soggettivo, sia per giustificato motivo oggettivo, sia, per giusta causa.

Licenziamento Dipendente in MalattiaL’ipotesi della malattia come causa di licenziamento è contemplata nell’art. 2110 c.c. perché determina l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (giustificato motivo oggettivo). In particolare l'articolo 2110 del Codice Civile, secondo comma, prevede che il datore di lavoro possa licenziare un lavoratore dipendente qualora il lavoratore, a causa di malattia, risulti assente dal lavoro per un periodo superiore a quello "stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità".

Tale periodo, fissato dai contratti di lavoro nazionali è detto comporto. In tali casi si parla di comporto secco se il licenziamento è causato da un'unica malattia o di comporto frazionato quando il licenziamento è conseguente una serie di malattie in un determinato arco temporale.

Licenziamento in Pendenza di Comporto

Sia che si tratti di licenziamento individuale o di licenziamento collettivo, è legittimo licenziare un dipendente durante il periodo di malattia, purché in periodo di comporto, purché la comunicazione del licenziamento indichi che i motivi e le ragioni del licenziamento siano estranee alla malattia. Gli effetti del licenziamento,sempre che ne sussistano ancora e persistano quindi le cause, non si attuano fino alla guarigione o alla scadenza del periodo di comporto.

È invece da ritenersi nullo il licenziamento intimato durante il periodo di malattia e prima della scadenza del periodo di comporto, ma determinato dallo stesso stato di malattia (ad esempio nel caso in cui sia stato calcolato in modo errato il periodo di comporto).

E’ da ritenersi valido il licenziamento intimato durante il periodo di comporto di malattia nei seguenti casi:
  • quando si verifica una giusta causa menzionata nell’atto di licenziamento senza preavviso
  • quando la malattia del dipendente diventa irreversibile ed è quindi accertato in modo rigoroso che il dipendente non potrà più riprendere la sua normale attività di lavoro
  • quando il dipendente ammalato è soggetto ad inevitabili ricadute a causa delle particolari modalità delle mansioni lavorative (in tal caso si parla di impossibilità sopravvenuta della prestazione)

Licenziamento per Superamento del Periodo di Comporto

Per superamento di comporto secco, cioè quando la malattia si prolunga oltre il periodo massimo fissato dal comporto, e quindi oltre il termine massimo previsto per la conservazione del posto di lavoro, ciascuna delle due parti (lavoratore e datore di lavoro) può recedere dal rapporto di lavoro liberamente ai sensi dell’Art. 2118 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di preavviso, dato il carattere speciale del provvedimento di recesso, ai sensi dell’Art.2110 del Codice Civile.

Licenziamento per Eccessiva Morbilità

Si definisce assenteismo per morbilità eccessiva il comportamento di un lavoratore dipendente che si mette in malattia frequentemente e per brevi periodi soprattutto in concomitanza di festività, “ponti”, senza mai superare il così detto comporto secco che normalmente nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro si riferisce a un unico periodo, ed eventualmente a una lunga malattia.

In tale casistica la giurisprudenza, attraverso sentenze della Corte di cassazione ha ritenuto che il datore di lavoro non può recedere, licenziare per tutto il periodo di comporto, ma può sommare i giorni di assenza per distinti periodi di malattia all’interno di un congruo intervallo temporale (vedasi, ad esempio, le sentenze della Cassazione 5 Agosto 2000 n.10337,Cassazione 13 Luglio 1995 n.7672).

Computo del Comporto Secco e Frazionato

Normalmente sia il periodo di comporto secco, sia quello di comporto frazionato vengono stabiliti dal CCNL applicabile al rapporto. In giurisprudenza si è spesso posto il problema (escluso dalla giurisprudenza) del computo della malattia addebitabile al datore di lavoro per la mancata predisposizione di misure di salvaguardia della salute del lavoratore, allo scopo di giungere al superamento del comporto necessario per l'intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Dipendente in Malattia che Non si Fa Trovare in Casa per Controllo Fiscale

La malattia può anche essere causa di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa. Spesso la giurisprudenza si è dovuta occupare del caso in cui il lavoratore non venga trovato in casa, presso il suo domicilio, durante la visita di controllo.

Dipendente in Malattia che Svolge un Altro Lavoro

Spesso la giurisprudenza si è dovuta occupare del caso in cui il lavoratore, mentre è assente dal lavoro per malattia, svolge invece una diversa attività lavorativa (anche non in concorrenza con quella del datore di lavoro).

In alcuni casi le aziende, per tutelarsi dai casi di falsa malattia del dipendente, possono richiederne l’accertamento tramite investigazioni aziendali mirate.

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